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Regio decreto 2903/1923

Art. 41 — Al principio di ogni anno per decreto del Ministro per la guerra, di concerto con quello per la marina, su de…

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/2903/art/41parte di Regio decreto 2903/1923
Art. 41. Al principio di ogni anno per decreto del Ministro per la guerra, di concerto con quello per la marina, su designazione del presidente del Tribunale supremo, sara' provveduto alla nomina del giudice dello stesso Tribunale supremo destinato a far parte della Commissione del personale della giustizia militare. Con lo stesso decreto sara' provveduto alla nomina di un altro giudice dello stesso Tribunale supremo destinato a supplire i membri della Commissione estranei al personale della giustizia militare. Il Regio avvocato militare di Roma fa parte della Commissione quale supplente dei membri appartenenti al personale della giustizia militare, ma non puo' intervenire alle sedute allorquando si tratta di giudicare funzionari a lui pari in grado. Il Regio avvocato generale militare e' vice presidente della Commissione. Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo del Tribunale supremo o da chi ne fa le veci. Nei casi previsti dall'art. 38, capoverso, le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere piu' anziano del Tribunale supremo ed, in caso di mancanza, da un cancelliere del tribunale militare di Roma. La Commissione delibera a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il giudizio piu' favorevole al funzionario.

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