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Regio decreto 2903/1923

Art. 37 — Il funzionario sottoposto a procedimento disciplinare ha facolta' sia di comparire davanti alla Commissione s…

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Art. 37. Il funzionario sottoposto a procedimento disciplinare ha facolta' sia di comparire davanti alla Commissione sia di far pervenire ad essa le proprie difese scritte. Le deliberazioni della Commissione vengono adottate a maggioranza assoluta di voti ed in caso di parita' la deliberazione si ritiene favorevole al funzionario.

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