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Regio decreto 2903/1923

Art. 24 — Per i magistrati ordinari aventi diritto alla dispensa dal tirocinio ai sensi dell'art

ELI /it/regio-decreto/1923/12/30/2903/art/24parte di Regio decreto 2903/1923
Art. 24. Per i magistrati ordinari aventi diritto alla dispensa dal tirocinio ai sensi dell'art. 13 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, il Ministero della guerra, prima che la Commissione incaricata dell'espletamento del concorso, di cui alla prima parte dell'art. 19 del presente decreto, inizi i suoi lavori, richiede al Ministero della giustizia i rapporti informativi sul servizio prestato presso gli uffici giudiziari ordinari dai concorrenti. In tali rapporti i rispettivi capi uffici, da cui dipendono i concorrenti, esprimono il loro parere sull'idoneita' dei medesimi alle funzioni giudiziarie. I rapporti di cui sopra non saranno richiesti allorche' si tratti di magistrati che abbiano gia' conseguita la nomina a vice-pretori in conformita' dell'art. 6 del R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921, sull'ordinamento giudiziario. I vincitori del concorso saranno, con decreto Reale, nominati sostituiti avvocati militari di 3ª classe e parificati secondo l'ordine di classifica della graduatoria.

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