Regio decreto 2903/1923
Art. 22 — Gli uditori giudiziari militari, con decreto Ministeriale, sono destinati agli uffici giudiziari militari per…
Art. 22. Gli uditori giudiziari militari, con decreto Ministeriale, sono destinati agli uffici giudiziari militari per compiervi il prescritto tirocinio, che non potra' essere inferiore a sei mesi ne' superiore ad un anno.
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Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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