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Regio decreto 2903/1923

Art. 22 — Gli uditori giudiziari militari, con decreto Ministeriale, sono destinati agli uffici giudiziari militari per…

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Art. 22. Gli uditori giudiziari militari, con decreto Ministeriale, sono destinati agli uffici giudiziari militari per compiervi il prescritto tirocinio, che non potra' essere inferiore a sei mesi ne' superiore ad un anno.

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