Regio decreto 2903/1923
Art. 18 — Gli attuali ufficiali in servizio attivo permanente della giustizia militare che dalla Commissione di cui agl…
Art. 18. Gli attuali ufficiali in servizio attivo permanente della giustizia militare che dalla Commissione di cui agli articoli precedenti non siano dichiarati idonei alle funzioni del grado superiore non potranno nella prima attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, conseguire grado superiore a quello attualmente coperto. A tale effetto i gradi di colonnello e tenente colonnello previsti dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 457, si considerano corrispondenti rispettivamente ai gradi di Regio avvocato militare e Regio vice avvocato militare e parificato, quello di maggiore e di capitano, corrispondenti rispettivamente a Regio sostituto avvocato militare di 1ª e di 2ª classe e parificati. La disposizione del presente articolo non si applica pero' alle assegnazioni nelle varie classi dello stesso grado, anche quando tali classi abbiano corrispondenza con gradi militari diversi contemplati dal succitato articolo 4 del decreto Luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 457. La nomina degli attuali ufficiali in servizio attivo permanente della giustizia militare a magistrati militari facenti parte del nuovo ruolo organico ai sensi dell'art. 10 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ha luogo per decreto Reale.
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Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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