Regio decreto 2903/1923
Art. 16 — La Commissione straordinaria prevista dall'art
Art. 16. La Commissione straordinaria prevista dall'art. 10 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, nel procedere al giudizio di idoneita' degli attuali ufficiali superiori ed inferiori in servizio attivo permanente della giustizia militare dovra' tener conto non solo della capacita' ma anche del grado di rendimento del funzionario. All'uopo, prima che la Commissione inizi l'esame delle posizioni individuali, il Regio avvocato generale militare fara' pervenire ad essa dei rapporti informativi riservati su ciascun funzionario che per gli ufficiali di grado inferiore a Regio avvocato militare saranno redatti dagli stessi Regi avvocati militari ed annotati dal Regio avvocato generale militare. Il Regio avvocato generale militare dovra' esprimere parere anche su quei magistrati che, a proprio giudizio, ritenesse anche per ragioni fisiche, non idonei alle funzioni. In tal caso la Commissione avra' facolta' di disporre opportuni accertamenti sanitari.
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Abroga · 2
- D.L. 112/06 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitiautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n. 195), ha disposto (con l'art. 24, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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