Regio decreto 2395/1923
Art. 9 — Le promozioni dal grado undecimo al grado decimo, per il personale civile dei gruppi A e B, nei cui ruoli ris…
Art. 9. Le promozioni dal grado undecimo al grado decimo, per il personale civile dei gruppi A e B, nei cui ruoli risulti stabilito un numero cumulativo di posti per i due gradi, sono conferite per anzianita' congiunta al merito, su parere del consiglio d'amministrazione, a coloro che abbiano compiuto, nel medesimo ruolo, cinque anni di servizio nel grado undecimo, se appartenenti al gruppo A, e sette anni se al gruppo B. Nei casi di cui al penultimo comma del seguente articolo 16, per la promozione al grado decimo, il servizio reso nel grado undecimo e in grado superiore del ruolo di provenienza e' valutato come appresso: a) per le promozioni nei ruoli del gruppo A detto servizio e' valutato per intero se prestato in altri ruoli del gruppo medesimo, per due terzi se prestato nei ruoli del gruppo B, e per meta' se nei ruoli del gruppo C; b) per le promozioni nei ruoli del gruppo B detto servizio e' valutato per intero se prestato in quelli del gruppo A o in altri ruoli del gruppo B medesimo e per due terzi se prestato nei ruoli del gruppo C. Qualora, per effetto della valutazione del servizio ai sensi, del precedente comma, le promozioni al grado decimo non abbiano luogo nell'ordine di anzianita' del ruolo, le promozioni stesse sono conferite con riserva di anzianita' rispetto a coloro che non abbiano ancora compiuto il periodo di servizio necessario per conseguire la promozione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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