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Regio decreto 2395/1923

Art. 89 — Ferme le disposizioni dell'articolo 24 del Regio decreto 30 settembre 1922, n

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/89parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 89. Ferme le disposizioni dell'articolo 24 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, per le promozioni degli aiutanti coloniali ad ufficiale coloniale, agli esami di concorso per le promozioni al decimo grado del personale degli ufficiali e degli aiutanti coloniali possono essere ammessi, a giudizio del consiglio di amministrazione, coloniale, anche gli impiegati d'ordine del grado un decimo dell'amministrazione coloniale, che ne facciano domanda e abbiano l'anzianita' di grado prescritta per la promozione.

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