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Regio decreto 2395/1923

Art. 86 — Col 1° dicembre 1923 cessa di aver vigore il R

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/86parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 86. Col 1° dicembre 1923 cessa di aver vigore il R. decreto 4 marzo 1923, n. 471, concernente il mantenimento in servizio del direttore generale, del vice-direttore generale e dell'ispettore generale del Fondo per il culto.

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