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Regio decreto 2395/1923

Art. 82 — Nella prima applicazione dei ruoli organici per i servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, annessi…

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/82parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 82. Nella prima applicazione dei ruoli organici per i servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, annessi al presente decreto, i posti di primo cancelliere o primo segretario sono conferiti, secondo l'ordine del ruolo di anzianita', ai funzionari che anteriormente all'attuazione del Regio decreto 21 dicembre 1919, n. 2486, rivestivano il grado di cancelliere di pretura od equiparato, ai termini del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1626. Ai fini dell'attribuzione dello stipendio e' computata l'anzianita' dalla data di nomina a cancelliere di pretura o grado equiparato. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai funzionari che, dalla commissione centrale, istituita presso il Ministero della giustizia, non abbiano riportato giudizio favorevole per l'aumento di stipendio, a termini dell'art. 17 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971 e dell'art. 12 del R. decreto 21 dicembre 1919, n. 2486, a meno che in seguito a nuovo scrutinio della commissione predetta, da effettuarsi all'attuazione del presente decreto, siano ritenuti meritevoli della nomina al grado di primo cancelliere o di primo segretario.

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