Regio decreto 2395/1923
Art. 80 — Gli attuali uditori giudiziari, all'atto della loro nomina al grado di giudice aggiunto, in conformita' alle …
Art. 80. Gli attuali uditori giudiziari, all'atto della loro nomina al grado di giudice aggiunto, in conformita' alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario vigente, conseguono il trattamento economico stabilito per il grado ottavo dall'allegato III al presente decreto. Agli effetti della promozione al grado settimo, peraltro, i quattro anni previsti dal precedente art.75 decorrono dalla data della nomina a giudice o a sostituto procuratore del Re.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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