Regio decreto 2395/1923
Art. 77 — I consiglieri e i sostituti procuratori generali di Corte di cassazione incaricati dell'ufficio di primo pres…
Art. 77. I consiglieri e i sostituti procuratori generali di Corte di cassazione incaricati dell'ufficio di primo presidente o procuratore generale di Corte di appello, di presidente di sezione o di avvocato generale di Corte di cassazione, percepiscono, a titolo di assegno personale, la differenza fra lo stipendio assegnato al grado terzo e quello del grado quarto, nonche' la differenza tra i relativi supplementi di servizio attivo. L'assegno per maggiore stipendio e' computabile ai fini di pensione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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