Regio decreto 2395/1923
Art. 71 — Gli attuali conservatori delle ipoteche sono collocati, anche in soprannumero, nel grado settimo se di prima …
Art. 71. Gli attuali conservatori delle ipoteche sono collocati, anche in soprannumero, nel grado settimo se di prima categoria e nel grado nono se di seconda categoria, salva l'applicazione dell'art. 46 del presente decreto.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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