Regio decreto 2395/1923
Art. 68 — Sono collocati nel ruolo tecnico speciale del provveditorato generale dello Stato, appartenente al gruppo A, …
Art. 68. Sono collocati nel ruolo tecnico speciale del provveditorato generale dello Stato, appartenente al gruppo A, gli attuali impiegati del ruolo tecnico speciale del provveditorato medesimo i quali siano forniti di titolo di studio non inferiore alla licenza di liceo, istituto tecnico o istituto commerciale, ovvero provengano dal personale amministrativo o di ragioneria delle amministrazioni statali o dal personale amministrativo di prima categoria delle ferrovie dello Stato. Sono altresi' collocati nel ruolo predetto l'amministratore ed il cassiere della Gazzetta Ufficiale, che assumono grado di ispettori capi di 2ª classe, prendendo posto dopo gli attuali ispettori capi e conseguendo lo stipendio iniziale del grado. Gli attuali impiegati del ruolo tecnico speciale del provveditorato, i quali non siano in possesso dei requisiti suindicati, sono collocati nel ruolo tecnico del gruppo B. Restano in vigore le disposizioni del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2141, concernenti il personale addetto al servizio della Gazzetta Ufficiale e all'ufficio di pubblicazione delle leggi, fatta eccezione per quanto riguarda i ruoli organici e le tabelle degli stipendi relativi al personale contemplato dal presente decreto. Nella prima attuazione del presente decreto il posto di bibliotecario del Ministero delle finanze puo' essere conferito a libera scelta del Ministro anche in deroga alle norme che regolano le assunzioni e promozioni. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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