Regio decreto 2395/1923
Art. 64 — I direttori capi di ragioneria delle amministrazioni centrali, in servizio alla attuazione del presente decre…
Art. 64. I direttori capi di ragioneria delle amministrazioni centrali, in servizio alla attuazione del presente decreto, sono collocati nel grado sesto, con anzianita' decorrente dalla data di nomina al grado di capo divisione o equiparato ovvero a quello di direttore capo di ragioneria, per coloro che non abbiano mai ricoperto il grado di capo divisione o equiparato. Sono, inoltre, collocati nel ruolo di anzianita' con precedenza sui capi divisione e sugli ispettori superiori.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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