Regio decreto 2395/1923
Art. 54 — Le lettere a) e b) dell'art
Art. 54. Le lettere a) e b) dell'art. 23 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, sono modificate come segue: «a) del ragioniere generale dello Stato, o, in sua vece, dell'ispettore generale; «b) di due direttori capi di ragioneria appartenenti al grado quinto del ruolo delle ragionerie centrali designati di anno in anno con decreto del Ministro per le finanze». I membri supplenti di cui al secondo comma del citato articolo 23 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, debbono appartenere anche essi al grado quinto. Agli effetti di servizio e disciplinari il direttore capo di ragioneria delle amministrazioni centrali e' superiore al capo divisione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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