Regio decreto 2395/1923
Art. 51 — I funzionari che vengano promossi al grado settimo in applicazione del precedente art
Art. 51. I funzionari che vengano promossi al grado settimo in applicazione del precedente art. 46, i quali prima dell'attuazione dei ruoli aperti erano capi sezione di prima classe o equiparati, sono collocati, nel detto grado, con anzianita' decorrente, ai fini dell'attribuzione degli stipendi, dalla data di nomina a capo sezione di prima classe o equiparato, col beneficio di cui al secondo comma dell'art. 40 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, calcolando l'arrotondamento sull'anzianita' di classe valutata al 1° dicembre 1919, e con quelli eventualmente spettanti ai sensi del terzo comma del precedente art. 49. Coloro di detti funzionari che non ottengano la promozione al grado settimo, conseguono nel grado ottavo lo stipendio massimo relativo e, in occasione di eventuale successiva promozione al grado settimo, sono collocati nel grado stesso con anzianita' valutata ai sensi del comma precedente. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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