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Regio decreto 2395/1923

Art. 41 — Qualora il numero dei posti stabiliti dai nuovi ruoli organici per i singoli gradi sia inferiore a quello del…

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/41parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 41. Qualora il numero dei posti stabiliti dai nuovi ruoli organici per i singoli gradi sia inferiore a quello del personale cui spetti il collocamento nei gradi stessi a norma delle precedenti disposizioni generali del presente Capo e di quelle speciali contenute nel Capo III, il personale in eccedenza e' mantenuto in soprannumero salvo successivo riassorbimento.

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