Regio decreto 2395/1923
Art. 41 — Qualora il numero dei posti stabiliti dai nuovi ruoli organici per i singoli gradi sia inferiore a quello del…
Art. 41. Qualora il numero dei posti stabiliti dai nuovi ruoli organici per i singoli gradi sia inferiore a quello del personale cui spetti il collocamento nei gradi stessi a norma delle precedenti disposizioni generali del presente Capo e di quelle speciali contenute nel Capo III, il personale in eccedenza e' mantenuto in soprannumero salvo successivo riassorbimento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2395/1923 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.