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Regio decreto 2395/1923

Art. 31 — I singoli Ministri possono affidare speciali studi interessanti i servizi da essi dipendenti, a persone estra…

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/31parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 31. I singoli Ministri possono affidare speciali studi interessanti i servizi da essi dipendenti, a persone estranee all'amministrazione dello Stato, particolarmente competenti, nonche' studi e direzioni di uffici ad insegnanti di universita' o di istituti di istruzione superiore. La retribuzione da corrispondersi e' determinata, di volta in volta, in base all'importanza degli incarichi, con decreto ministeriale da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze, e non puo' eccedere la misura della indennita' giornaliera stabilita al successivo articolo 181, per il grado quarto. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 8 maggio 1924, n. 843, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

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