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Regio decreto 2395/1923

Art. 3 — I ruoli del personale di cui al secondo comma del precedente art

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/3parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 3. I ruoli del personale di cui al secondo comma del precedente art. 2 sono stabiliti in conformita' dell'allegato II al presente decreto. E' fatto divieto di aumentare i posti stabiliti da ciascun ruolo, anche se l'aumento sia compensato da riduzione in altro ruolo. La ripartizione dei posti fra i vari gradi, esclusi quelli gia' elevati del sesto, risultante dai ruoli predetti, non puo' essere modificata, se non riducendo il rapporto fra il numero dei posti dei gradi superiori e quello dei gradi inferiori. Le disposizioni di cui ai precedenti commi secondo e terzo non si applicano per i ruoli degli ufficiali e per quelli del personale direttivo ed insegnante degli istituti d'istruzione. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

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