Regio decreto 2395/1923
Art. 23 — Gli stipendi e i supplementi di servizio attivo del personale subalterno sono stabiliti dall'allegato V, al p…
Art. 23. Gli stipendi e i supplementi di servizio attivo del personale subalterno sono stabiliti dall'allegato V, al presente decreto. Gli aumenti di stipendio nello stesso grado sono conferiti al compimento dei periodi di anzianita' indicati nell'allegato medesimo. Per la concessione di tali aumenti si osserva quanto dispone l'art. 4 del presente decreto e per quanto concerne il supplemento di servizio attivo valgono le norme del precedente art. 5.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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