Regio decreto 2395/1923
Art. 205 — Il limite di eta' per il collocamento a riposo del personale dei presidenti, dei presidenti di sezione e dei …
Art. 205. Il limite di eta' per il collocamento a riposo del personale dei presidenti, dei presidenti di sezione e dei consiglieri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonche' del procuratore generale della Corte dei conti, e' fissato al compimento degli anni settanta.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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