Regio decreto 2395/1923
Art. 197 — Gli impiegati incaricati delle funzioni di consegnatari di effetti mobiliari, stampati ed oggetti forniti dal…
Art. 197. Gli impiegati incaricati delle funzioni di consegnatari di effetti mobiliari, stampati ed oggetti forniti dal Provveditorato generale dello Stato, ai sensi dell'art. 6 del Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e gli altri addetti agli uffici dei consegnatari medesimi, pure continuando a far parte del personale delle singole amministrazioni e, se di ruolo, ad appartenere, per i fini di carriera, ai ruoli rispettivi, dipendono direttamente, agli effetti di servizio e disciplinari, dal Provveditore generale. Il numero di impiegati strettamente occorrente per il funzionamento degli indicati uffici verra' determinato dal Ministro delle finanze di concerto con i singoli Ministri. Quando, per provvedimenti concernenti i detti impiegati, debba essere sentito il consiglio d'amministrazione e di disciplina, il Provveditore generale dello Stato interviene, con voto deliberativo, al Consiglio medesimo, presso il Ministero competente.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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