Regio decreto 2395/1923
Art. 194 — Il Governo del Re ha facolta' di disporre, quando ne riconosca la possibilita', in seguito a miglioramento de…
Art. 194. Il Governo del Re ha facolta' di disporre, quando ne riconosca la possibilita', in seguito a miglioramento della situazione economica, la riduzione degli assegni attribuiti al personale, a cominciare da quelli attualmente corrisposti a titolo di caro-viveri. Tale riduzione avra' applicazione generale e contemporanea per tutte le categorie di personale civile e militare dello Stato.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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