Regio decreto 2395/1923
Art. 172 — L'indennita' militare assegnata dalle disposizioni in vigore ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia…
Art. 172. L'indennita' militare assegnata dalle disposizioni in vigore ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, delle Capitanerie di porto, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza in servizio, e' conservata nella misura annua seguente: Sergente, vice-brigadiere, secondo capo e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . . L. 240 Sergente maggiore, brigadiere, secondo capo anziano e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . » 360 Maresciallo e maresciallo d'alloggio dei tre gradi, capo delle tre classi e gradi corrispondenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 420 Ai sottufficiali che siano ammogliati oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico, l'indennita' militare e' aumentata di lire 1200 annue se provvisti di alloggio in natura; di lire 1740 se obbligati ad alloggiare in edifici militari per ragioni di custodia e per altre riconosciute esigenze di servizio e di lire 1920 se non provvisti di alloggio. Tali aumenti sostituiscono le quote suppletive della indennita' militare di cui ai Regi decreti 27 ottobre 1922, nn. 1427 e 1462. L'indennita' di cui ai precedenti due commi spetta anche ai graduati del corpo degli agenti di custodia delle carceri, secondo la corrispondenza di grado di cui all'art. 1 del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 4.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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