Regio decreto 2395/1923
Art. 167 — I passaggi di ruolo contemplati nelle disposizioni di cui al primo comma dell'art
Art. 167. I passaggi di ruolo contemplati nelle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 2 del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1611, potranno effettuarsi, per gli agenti subalterni che aspirino alle carriere d'ordine dipendenti dal Ministero della guerra, in proporzione non superiore a un decimo dei posti disponibili negli organici rispettivi. Agli impiegati ed agli agenti subalterni ex-combattenti delle amministrazioni militari, sono estese le disposizioni dell'art. 4 del Regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284, nonche' quelle degli articoli 11 e seguenti del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1896.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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