Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2395/1923Art. 16
Regio decreto 2395/1923

Art. 16 — L'ammissione nei ruoli del personale civile dei tre gruppi di cui all'art

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/16parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 16. L'ammissione nei ruoli del personale civile dei tre gruppi di cui all'art. 2 del presente decreto ha luogo mediante esame di concorso, secondo le norme speciali di ciascuna amministrazione. Per l'ammissione e' richiesto: a) il diploma di laurea o titolo equipollente rilasciato da universita' o da altri istituti d'istruzione superiore, per il gruppo A; b) il diploma di licenza da istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza da istituti di istruzione professionale di terzo grado, per il gruppo B; c) il diploma di licenza da scuola media inferiore o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza da scuola complementare o da scuola professionale di secondo grado, per il gruppo C. Gli ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono, quando occorra, la speciale facolta' o il corso d'istruzione cui debbono riferirsi i diplomi indicati nel precedente comma. Gli ordinamenti predetti possono stabilire che l'esame di concorso per l'ammissione in determinati ruoli sia, per tutti o per parte dei posti disponibili, riservato a impiegati di altri ruoli anche appartenenti a gruppo diverso, che sieno forniti del prescritto titolo di studio. Restano ferme le disposizioni della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione degli invalidi di guerra, e le disposizioni che regolano la nomina ad impiego civile dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2395/1923 · fonte Normattiva ↗

← Art. 15 Art. 17 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.