Regio decreto 2395/1923
Art. 153 — Per i passaggi di grado degli insegnanti delle scuole e degli istituti di grado universitario dipendenti dal …
Art. 153. Per i passaggi di grado degli insegnanti delle scuole e degli istituti di grado universitario dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale e dei direttori delle stazioni di prova agrarie e speciali, valgono le norme stabilite nel precedente articolo 92 per gli insegnanti delle Regie universita'. Le norme stabilite nel precedente articolo 94 per i passaggi di grado dei professori delle scuole medie dei ruoli A, B e C valgono rispettivamente: a) per i professori della scuola mineraria di Caltanissetta e per quelli delle scuole speciali di agricoltura; b) per i professori delle scuole pratiche di agricoltura; c) per gli insegnanti di cultura generale delle scuole speciali e pratiche. I vice direttori delle stazioni di prova agrarie e speciali sono promossi al grado ottavo dopo dodici anni di appartenenza al grado nono.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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