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Regio decreto 2395/1923

Art. 144 — Gli uscieri nominati ai sensi del precedente articolo 143, prendono posto nel ruolo secondo la data di nomina…

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Art. 144. Gli uscieri nominati ai sensi del precedente articolo 143, prendono posto nel ruolo secondo la data di nomina e nell'ordine risultante dalla loro effettiva anzianita' di servizio come operai; a parita' di anzianita' di servizio, ha la precedenza il maggiore di eta'. Agli effetti della determinazione dello stipendio e' tenuto conto degli anni di servizio prestati nel Ministero con le mansioni di usciere.

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