Regio decreto 2395/1923
Art. 127 — L'assegno a favore del personale dei servizi postali ed elettrici di cui al comma terzo dell'art
Art. 127. L'assegno a favore del personale dei servizi postali ed elettrici di cui al comma terzo dell'art. 36 del Regio decreto 30 settembre 1922; n. 1290, modificato col Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 290, e' mantenuto nella misura stessa goduta al 30 novembre 1923. Tale assegno e' ridotto quando, aggiunto al nuovo stipendio e al supplemento di servizio attivo, venga a superare lo stipendio massimo, che l'impiegato avrebbe potuto raggiungere in base alte tabelle di stipendio allegate al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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