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Regio decreto 2395/1923

Art. 113 — Per l'ammissione nei ruoli del personale dei servizi postali ed elettrici valgono le seguenti norme: a) l'amm…

ELI /it/regio-decreto/1923/11/11/2395/art/113parte di Regio decreto 2395/1923
Art. 113. Per l'ammissione nei ruoli del personale dei servizi postali ed elettrici valgono le seguenti norme: a) l'ammissione nel ruolo del personale appartenente al gruppo A ha luogo per due terzi dei posti mediante pubblico concorso per esame fra candidati provvisti di diploma di laurea o di altro titolo equipollente d'istruzione superiore, conseguito nelle facolta' e nelle scuole di grado universitario da stabilirsi dal decreto che indice l'esame, e per un terzo mediante concorso per esame esclusivamente fra il personale di ruolo e i ricevitori, rispettivamente con sei e otto anni di effettivo e lodevole servizio prestato nell'amministrazione delle poste e dei telegrafi o nelle ricevitorie, provvisti del titolo di studio di cui al precedente articolo 16, lettera b), e dell' attestazione di idoneita' conseguita presso i corsi professionali speciali istituiti per l'amministrazione predetta; b) l'ammissione nel ruolo del personale coadiuvante, di ragioneria, controllo e cassa (gruppo B) ha luogo per due terzi dei posti mediante pubblico concorso per esame fra candidati provvisti del titolo di studio di cui al precedente art. 16, lettera b), e per un terzo mediante concorso per esame esclusivamente fra il personale di ruolo ed i ricevitori che abbiano prestato rispettivamente cinque o sette anni di effettivo e lodevole servizio nell'amministrazione delle poste e dei telegrafi o nelle ricevitorie e che sieno provvisti del titolo di studio anzidetto; c) l'ammissione nel ruolo del personale contabile ed esecutivo (gruppo C) ha luogo per due terzi dei posti mediante pubblico concorso per esame fra candidati provvisti del titolo di studio di cui al precedente art. 16, lettera c), e per un terzo mediante concorso per esame esclusivamente fra il personale subalterno e quello delle ricevitorie muniti del titolo di studio anzidetto e che abbiano prestato cinque anni di effettivo e lodevole servizio nell'amministrazione delle poste e dei telegrafi o nelle ricevitorie; d) l'ammissione nel ruolo del personale tecnico del gruppo C ha luogo, mediante esame di concorso, per un terzo fra estranei, provvisti del titolo di studio di cui al precedente articolo 16, lettera c), e per due terzi fra candidati che posseggano la licenza elementare superiore o di scuola di arti e mestieri, nonche' l'attestazione di idoneita' conseguita presso i corsi professionali speciali istituiti per l'amministrazione delle poste e dei telegrafi. Le graduatorie sono formate separatamente per ogni concorso e il collocamento ha luogo alternando un vincitore dei concorsi relativi a un terzo dei posti e due vincitori dei con tra estranei, provvisti del titolo di studio di cui al precedenza ai vincitori dei concorsi interni. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

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