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Regio decreto 2395/1923

Art. 105 — Gli attuali segretari del Consiglio di Stato sono collocati al grado nono del ruolo del personale di segreter…

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Art. 105. Gli attuali segretari del Consiglio di Stato sono collocati al grado nono del ruolo del personale di segreteria del Consiglio di Stato medesimo, appartenente al gruppo C. Gli attuali sottosegretari sono collocati: a) nel grado decimo del detto ruolo, se provvisti di stipendio non inferiore a lire 8600; b) nel grado undecimo, se provvisti di stipendio non inferiore a lire 6200; c) nel grado dodicesimo, se provvisti di stipendio minore.

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