Regio decreto 2316/1923
Art. 30 — E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, il quale entrera' in vigore il giorno successivo…
Art. 30. E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, il quale entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addi' 19 ottobre 1923. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - A. Diaz - De'Stefani - Oviglio - Di Revel. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 novembre 1923. Atti del Governo, registro 218, foglio 36. - Granata.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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