Regio decreto 2316/1923
Art. 22 — I tribunali militari territoriali, i tribunali militari marittimi e i tribunali speciali per i procedimenti c…
Art. 22. I tribunali militari territoriali, i tribunali militari marittimi e i tribunali speciali per i procedimenti contro gli ufficiali, costituiti a norma del presente decreto, cominceranno a funzionare col 1° maggio 1924, salvo l'esaurimento dei dibattimenti in corso a quella data. Fino a tale epoca gli attuali ufficiali della giustizia militare indosseranno la divisa in udienza e saranno in conseguenza soggetti agli stessi obblighi disciplinari stabiliti per gli ufficiali delle categorie in congedo quando indossano la divisa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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