Regio decreto 2316/1923
Art. 12 — Il reclutamento dei magistrati militari ha luogo mediante concorso per titoli fra i magistrati ordinari di et…
Art. 12. Il reclutamento dei magistrati militari ha luogo mediante concorso per titoli fra i magistrati ordinari di eta' non superiore ai 35 anni. Per coprire i posti che risultassero scoperti, dopo l'esito del concorso fra i magistrati ordinari, si provvede mediante concorso per esame fra i cittadini laureati in giurisprudenza che abbiano compiuto gli anni 21 e non superati gli anni 30 e che risultino di buona condotta morale e civile. Le norme per i concorsi contemplati nel presente articolo saranno stabilite con decreto Ministeriale.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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