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Regio decreto 1612/1923

Art. 2 — Il detto regolamento entrera' in vigore il giorno successivo a quella della pubblicazione del presente decret…

ELI /it/regio-decreto/1923/05/03/1612/art/2parte di Regio decreto 1612/1923
Art. 2. Il detto regolamento entrera' in vigore il giorno successivo a quella della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, rimanendo da tale giorno abrogato il regolamento per l'ordinamento interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici, approvato con Nostro decreto 16 settembre 1906, n. 541. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 maggio 1923. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Carnazza - De' Stefani. Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 luglio 1923. Atti del Governo, registro 214, foglio 236 - Gisci.

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