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Regio decreto 1043/1923

Art. 31 — Sono abrogati: gli articoli 7, comma primo, 8, 9, 13, comma primo, 14, 15, 16, commi primo, secondo, terzo, q…

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Art. 31. Sono abrogati: gli articoli 7, comma primo, 8, 9, 13, comma primo, 14, 15, 16, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, comma primo, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 48, 115, n. 2, 116, 120, 121, 137 e 149 del R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, che approva la tariffa in materia penale; i numeri 378, 379 380, 381, 382, 383, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395 e 396 dei R. decreto 23 dicembre 1865 n. 2700, che approva la tariffa per gli atti giudiziari in materia civile; la legge 20 luglio 1922, n. 995 e il R. decreto 15 settembre 1922, n. 1294, nonche' qualsiasi altra disposizione contrari al presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia insorto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 maggio 1923. VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI - OVIGLIO - DE' STEFANI. Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

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