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Regio decreto 1043/1923

Art. 29 — Quando le parti compariscono personalmente alle udienze avanti ai pretori, potra' essere portato in tassa, se…

ELI /it/regio-decreto/1923/05/03/1043/art/29parte di Regio decreto 1043/1923
Art. 29. Quando le parti compariscono personalmente alle udienze avanti ai pretori, potra' essere portato in tassa, secondo la natura delle cause e la condizione delle persone, un diritto di L. 2 a 8, purche' ad ogni volta le somme siano state dai detti pretori ammesse, e se ne faccia risultarti dal verbale di istruttoria. Questo diritto potra' essere esteso fino alle lire 12, quando le parti risiedono ad una distanza dal capoluogo della pretura, maggiore di chilometri quindici. Queste indennita' non potranno pero' mai eccedere per ciascuna causa le L. 20 nel primo caso e le L. 36 nel caso previsto dal capoverso che precede, o non possono accordarsi ai mandatari.

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