Regio decreto 1043/1923
Art. 23 — Ai magistrati ed ai funzionari delle cancellerie giudiziarie, destinati a prestar servizio alle Corti di assi…
Art. 23. Ai magistrati ed ai funzionari delle cancellerie giudiziarie, destinati a prestar servizio alle Corti di assise fuori della citta' capoluogo in cui siede la Corte di appello, saranno corrisposte le indennita' stabilite dalle disposizioni vigenti per le missioni, da liquidarsi a norma dell'art. 141 della tariffa penale. L'indennita' giornaliera (diaria) dovuta ai magistrati e funzionari di cancelleria suddetti deve essere ridotta a due terzi dopo il primo mese, quando fra una quindicina e l'altra non si verifica la interruzione di quindici giorni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.P.R. 115/05 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese dautoritativoha disposto (con l'art. 299, comma 1) l'abrogazione dell'art. 23.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1043/1923 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.