Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1043/1923Art. 21
Regio decreto 1043/1923

Art. 21 — I giurati che non risiedono nel Comune di convocazione della Corte di assise avranno diritto al rimborso dell…

ELI /it/regio-decreto/1923/05/03/1043/art/21parte di Regio decreto 1043/1923
Art. 21. I giurati che non risiedono nel Comune di convocazione della Corte di assise avranno diritto al rimborso delle spese per il biglietto di seconda classe sui piroscafi e di seconda classe sulle ferrovie, sulle linee automobilistiche e sugli altri veicoli a trazione meccanica, destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio se potranno servirsi dei medesimi, aumentati di due decimi, e a L. 0,75 per ogni chilometro percorso sulle vie ordinarie. Per i giurati che da luoghi oltre marini dovranno recarsi in terra ferma o viceversa, l'aumento sara' di tre decimi. Qualora per la distanza dal Comune di convocazione della Corte di assise il giurato non possa recarvisi nel giorno stesso fissato per l'udienza ed all'ora stabilita, ovvero non possa far ritorno nel Comune di residenza nell'ultimo giorno di udienza, avra' diritto alla indennita' di L. 10 per ogni giornata di viaggio. L'indennita' giornaliera a favore dei giurati non residenti nel Comune di convocazione della Corte di assise e' di L. 16, qualunque sia la durata del dibattimento. I giurati residenti nel Comune di convocazione della Corte di assise e che non siano funzionari od agenti in attivita' di servizio stipendiati dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni o da altre Amministrazioni pubbliche, avranno diritto alla indennita' di L. 8 per ogni giorno nel quale prestino servizio all'udienza.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1043/1923 · fonte Normattiva ↗

← Art. 20 Art. 22 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.