Regio decreto 1043/1923
Art. 2 — Ai testimoni residenti ad una distanza maggiore di due chilometri e mezzo dal luogo in cui saranno esaminati,…
Art. 2. Ai testimoni residenti ad una distanza maggiore di due chilometri e mezzo dal luogo in cui saranno esaminati, sara' dovuta, tanto per l'andata quanto per il ritorno, una indennita' di viaggio ragguagliata al prezzo dei posti di seconda classe sui piroscafi e di ultima classe sulle ferrovie, sulle linee di automobili, e su gli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio. Ove tali servizi non esistano, sara' dovuta una indennita' di cent. 40 per chilometro sulle vie ordinarie per i primi cinque chilometri del percorso complessivo tra andata e ritorno, e di cent. 30 a chilometro per i successivi.
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Abroga · 1
- D.P.R. 115/05 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese dautoritativoha disposto (con l'art. 299, comma 1) l'abrogazione dell'art. 2.
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