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Regio decreto 1290/1922

Art. 70 — Al personale assunto in servizio dal 1° ottobre 1919 in poi che abbia cessato o che cessera' dall'impiego pri…

ELI /it/regio-decreto/1922/09/30/1290/art/70parte di Regio decreto 1290/1922
Art. 70. Al personale assunto in servizio dal 1° ottobre 1919 in poi che abbia cessato o che cessera' dall'impiego prima che siano emanato norme speciali per il trattamento di riposo previsto nel secondo comma dell'articolo 23 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificato con la legge 21 agosto 1921, n. 1144, si applicano le disposizioni che regolano le pensioni e le indennita' spettanti agli impiegati in servizio al 1° ottobre 1919. Per le famiglie del personale sopraindicato valgono le norme che regolano le pensioni e le indennita' spettanti alle famiglie degli impiegati in servizio al 1° ottobre 1919.

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