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Regio decreto 1290/1922

Art. 67 — Per la risoluzione delle controversie derivanti dall' applicazione del presente decreto, sara' costituita, pe…

ELI /it/regio-decreto/1922/09/30/1290/art/67parte di Regio decreto 1290/1922
Art. 67. Per la risoluzione delle controversie derivanti dall' applicazione del presente decreto, sara' costituita, per decreto reale, su proposta del ministro del tesoro, sentito il consiglio dei ministri, una commissione composta: di un presidente di sezione del consiglio di Stato, presidente; di un consigliere della corte dei conti ; di un vice avvocato erariale ; di un rappresentante dell'amministrazione del tesoro e di un rappresentante dell'amministrazione interessata, aventi grado non inferiore a quello di capo divisione. Alle controversie di cui sopra sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 71 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

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