Regio decreto 1290/1922
Art. 65 — Il personale che, in applicazione delle nuove tabelle numeriche, da emanarsi ai sensi della legge 13 agosto 1…
Art. 65. Il personale che, in applicazione delle nuove tabelle numeriche, da emanarsi ai sensi della legge 13 agosto 1921, n. 1080, prorogata con la legge 22 agosto 1922, n. 1169, verra' collocato in grado provvisto di trattamento economico superiore a quello conferitogli in virtu' del presente decreto, percepira' il maggiore stipendio a decorrere dal 1° aprile 1922.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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