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Regio decreto 1290/1922

Art. 57 — Con decreto reale, su proposta del ministro competente, di concerto col ministro del tesoro - sentita la comm…

ELI /it/regio-decreto/1922/09/30/1290/art/57parte di Regio decreto 1290/1922
Art. 57. Con decreto reale, su proposta del ministro competente, di concerto col ministro del tesoro - sentita la commissione parlamentare prevista all' art. 2 ella legge 13 agosto 1921, n. 1080 - saranno rivedute, nell'intento di ridurre la spesa, tutte le disposizioni relative a concessione di indennita', compensi, premi e simili ai personali considerati dal presente decreto.

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