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Regio decreto 1290/1922

Art. 44 — Agli impiegati ed agenti civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ai magistrati, ai capi ed insegna…

ELI /it/regio-decreto/1922/09/30/1290/art/44parte di Regio decreto 1290/1922
Art. 44. Agli impiegati ed agenti civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ai magistrati, ai capi ed insegnanti negli istituti d'istruzione superiore e media, nonche' agli avventizi che, a norma di disposizioni in vigore, abbiano titolo a sistemazione in ruolo e che si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo 43, spetta, agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione, qualunque sia la durata del servizio prestato presso reparti combattenti, e indipendentemente dai benefici derivanti dall'articolo predetto: a) l'abbreviazione di due anni, se siano decorati al valore, ovvero mutilati o invalidi di guerra, ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, od alle prime due , giusta l'articolo 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70; b) l'abbreviazione di un anno, se abbiano ottenuto la croce di guerra o abbiano riportato ferite, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie, giusta la tabella indicata alla precedente lettera a), e alla terza categoria, giusta l'articolo 101 del testo unico predetto. In applicazione del presente articolo non puo' essere conferita che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in piu' di una delle cennate condizioni. ------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 18 dicembre 1922, n. 1637, convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597, e del Regio D.L. 17 maggio 1923, n. 1284, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

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