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Regio decreto 1290/1922

Art. 28 — Per il personale considerato all'art

ELI /it/regio-decreto/1922/09/30/1290/art/28parte di Regio decreto 1290/1922
Art. 28. Per il personale considerato all'art. 12 del R. decreto 9 novembre 1919, n. 2122, i termini di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 4 del presente decreto sono ridotti di sei anni.

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