Regio decreto 932/1922
Art. 97 — Art. 12 Testo unico 10 novembre 1907, n. 844
Art. 97. (Art. 12 Testo unico 10 novembre 1907, n. 844). Tutti i terreni che, mediante i lavori idraulici lungo il corso dei fiumi, saranno guadagnati negli alvei inproduttivi dei medesimi andranno a far parte del patrimonio dei rispettivi Monti frumentari locali. Tali terreni, serbata la preferenza ai proprietari confinanti, saranno concessi in enfiteusi alle societa' cooperative riconosciute ed ai privati che ne facessero domanda, con le norme stabilite nel regolamento. A questo effetto i Comuni sono autorizzati a fare gratuitamente tali concessioni. Dai terreni comunali potra' essere dedotta una porzione, possibilmente in un solo apprezzamento, di superficie non minore di ettari due, e nel punto piu' vicino all'abitato, la quale sara' destinata a formare il campo sperimentale comunale. Tale campo sara' coltivato a cura e spese dell'amministrane del Monte, sotto la direzione della Cattedra ambulante, e la rendita o la perdita derivante dalla coltura saranno attribuite all'amministrazione del Monte. Per quei Monti che non avessero magazzino montuario, l'amministrazione provvedera' con locale conveniente, togliendolo, ove occorra, in affitto. Qualora non si potesse ottenere dal Comune il terreno per il campo sperimentale, questo potra' essere acquistato, su parere del Direttore della Cattedra ambulante, a cura dell'amministrazione del Monte con i mezzi che potranno anche essere eccezionalmente somministrati dalla Cassa provinciale di credito agrario.
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