Regio decreto 932/1922
Art. 94 — Art. 10 legge 8 ottobre 1920, n. 1479
Art. 94. (Art. 10 legge 8 ottobre 1920, n. 1479). Le Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari sono amministrate da Consigli di amministrazione, costituiti secondo le norme che saranno dettate nel regolamento. Il servizio di cassa sara' fatto dalla Tesoreria della provincia.
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