Regio decreto 932/1922
Art. 92 — Art. 8 D. L. L. 23 agosto 1917, n. 1592; art. 18 legge 8 ottobre 1920, n. 1479
Art. 92. (Art. 8 D. L. L. 23 agosto 1917, n. 1592; art. 18 legge 8 ottobre 1920, n. 1479). Le Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari sono dispensate dalla formalita' della registrazione delle quietanze pagate dai mutuatari in dipendenza di operazioni di credito agrario e godono della franchigia postale. I contratti relativi alla alienazione e concessione dei beni ex ademprivili sono soggetti al pagamento della tassa fissa minima di registro.
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